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Bonus imprese prodotti energetici → FAQ → Domande Frequenti


1. Che cosa è il Bonus imprese per i prodotti energetici?

Il legislatore ha emanato nel corso del 2022 numerose disposizioni normative che riconoscono alle imprese, a determinate condizioni, un credito d’imposta pari a una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, in misura variabile in base al periodo di riferimento. In particolare:

  • alle imprese a forte consumo di energia elettrica (imprese energivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 20% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per i primi tre trimestri e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
  • alle imprese a forte consumo di gas naturale (imprese gasivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per i primi tre trimestri e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto un credito d’imposta dal 15% al 30% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per il secondo e terzo trimestre e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito d’imposta dal 25% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per il secondo e terzo trimestre e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
  • alle imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante in ciascun trimestre del 2022 (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca).


2. Come utilizzare i crediti d’imposta

Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta possono utilizzarli in compensazione tramite la “sezione erario” del modello F24. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
I crediti derivanti dal bonus sul I e II trimestre 2022 devono essere fruiti entro il 31 dicembre 2022; i crediti relativi al III e IV potranno essere utilizzati fino al 31 marzo 2023.

In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i crediti d’imposta relativi ai primi tre trimestri del 2022 possono essere ceduti, per l’intero importo secondo le modalità e i termini definiti dall’Agenzia delle entrate. Coloro che hanno acquistato il credito (cessionari) possono utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, oppure cederlo ulteriormente per l’intero importo.
Le cessioni dei crediti devono essere comunicate all’Agenzia entro il 21 dicembre 2022 (entro il 22 marzo 2023, per i crediti di cui al III e IV trimestre).
I cessionari devono utilizzare i crediti in compensazione entro il 31 dicembre 2022 (entro il 31 marzo 2023, per i crediti di cui al III e IV trimestre).


3. A chi rivolgersi per ottenere i conteggi necessari alla definizione del Bonus

Innanzitutto, il commercialista! Qualora non se ne occupasse, Eχousia mette a disposizione i propri esperti per il calcolo del bonus spettante e la relativa certificazione.


5. Quali informazioni vengono prese in considerazione?

Per il calcolo del Credito di Imposta spettante verranno confrontati le informazioni relative al trimestre 2019 in analisi con quelle del trimestre 2022 corrispondente, prendendo in considerazione le seguenti voci:
ENERGIA:

  • Costo energia (materia prima)
  • Il dispacciamento
  • Le perdite di rete
  • costi di commercializzazione
GAS:
  • materia prima gas


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